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Statuti civili e criminali di Corsica

Citer ce document : Gregorj, Giovanni Carlo, Statuti civili e criminali di Corsica, Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses, consulté le 29 mars 2024, https://m3c.universita.corsica/s/fr/item/77131

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Titre alternatif : pubblicati con addizioni inedite e con una introduzione
Titre : Statuti civili e criminali di Corsica
Description : Cet ouvrage rassemble l'ensemble de la législation civile et militaire de l'époque génoise en Corse. Ces statuts concernent la manière dont fonctionne la justice, les lois spécifiques pour les femmes, les mineurs, les enfants illégitimes ainsi que certaines pratiques agricoles. Ces statuts sont introduits et annotés par le banquier bastiais, Jean-Charles Gregorj, qui a consacré à l'étude de l'histoire de la Corse une grande partie de ses loisirs. ouvrage dédié au Comte Carlo Andrea Pozzo di Borgo; 2 tomes reliés en un livre; Tome I : introduction (159 pages), 4 parties (276 pages); Tome II : 2 parties ; 193 pages; 628 pages; 26 cm
Table des matières : Tome premier Introduction p VII Capitolo primo Dell'elezione del governatore ed altri giuridiscenti ed ufficiali di Corsica p 9 Cap. II Dell'elezione dei podestà delle pievi p 10 Cap. III. Che le pievi possano fare i guardiani ed altri ordini per conservazione delle terre p 11 Cap. IV. Che ognuno possa procurare per altri ibid Cap. V Che i giudiscenti ed ufficiali non possano surrogare altri in luogo loro se non nei casi infrascritti p 12 Cap. VI. Del modo di procedere p 13 Cap. VII. Del giuramento del partito p 17 Cap. VIII Degli estimatori p 18 Cap. IX Degli arbitri ossia baleri p 19 Cap.X dei contumaci p 20 Cap. XI Dei testimoni e loro mercedi p 21 Cap. XII. Di quelli che producono testimoni ad eterna memoria, i quali siano in pericolo di vita o vecchi, o si dovessero in breve partire. p 23 Cap. XIII. Delle appellazioni p 24 Cap. XIV Degli instrrumenti che si mettono ad esecuzione p 25 Cap. XV Delle confirmazione degl'instrumenti p 27 Cap. XVI Dell'esecuzione delle sentenze p 28 Cap. XVII Che non si possano revocare o rescindere sentenze. p 29 Cap. XVIII Che il soccombente paghi le spese al vincitore p 30 Cap. XIX Di quelli che dimandano debito ricevuto p 31 Cap. XX. Dei piatesi e loro mercede p 32 Cap. XXI Delle nullità ibid. Cap. XXII Della spesa che si deve fare agl'incarcerati p 33 Cap. XXIII De'salvicondottti ibid. Cap. XXIV. Delle licenze di sospetto, ovvero espedite p 34 Cap. XXV. Dei curatori dati alle lite ed ai minori, e dei tutori ed accomandoli p 36 Cap. XXVI Dei contratti dei minori e donne p 41 Cap. XXVII Delle venietà de'minori p 43 Cap. XXVIII Che non si sospendano le cause ibid Cap. XXIX Di quelli che vendono o cambiano e non possono guarantire o difendere p 44 Cap. XXX Dell'avvocazione delle case e terre che si vendono p 45 Cap. XXXI Dei contratti e carte fatte fuori dell'isola p 46 Cap. XXXII Delle soccide p 47 Cap. XXXIII Del bue e boatico p 48 Cap. XXXIIV Della tenuta d'anni dieci, venti e trenta p 49 Cap. XXXV Di coloro ch'edificano o fanno miglioramento negli altrui beni p 51 Cap. XXXVI Della tenuta dei gentiluomini p 52 Cap. XXXIVII Di quelli che si trovano in alcuna tenuta o possessione p 53 Cap. XXXVIII Dei miglioramenti fatti in beni presi da altri a feo o censo. ibid Cap. XXXIX Degli agri, pasture, erbaggi e gualdi p 55 Cap. XL Che non sia proibito il passo e transito a chi va alla sua terra o casa p 56 Cap. XLI Che gli uomini che non sono di terra dui comune non possano comprare in terra di comune p 57 Cap. XLIII Dei testamenti ed ultime volontà p 57 Cap. XLIIII Dell'eredità e beni di quelli che muojono senza far testamento p 59 Cap. XLIV Di donna maritata o non maritata p 63 Cap. XLV Dei bastardi e spuri p 66 Cap. XLVI Che il figlio in vita del padre od avo non possa dimandare parle al padre p 68 Cap. XLVII Come si devono restituire le doti ibid. Cap. XLVIII Che nelle doti quelli i quali le hanno date non succedano p 70 Cap. XLIX Dellla composta p 71 Cap. L Delle cavalcate ibid. Cap. LI Dell'esazione delle taglie p 72 Cap. LII Dell'elezione dei notaj dell'isola p 73 Cap. LIII De'notaj della corte del vicario p 76 Cap. LIV Come si debbano custodire le scruitture p 77 Cap. LV Che non si possa dar intelligenza ai capitoli, se non nel modo infrascritto p 78 Cap. LVI Che non siano molestati quelli i quali portano grascia o vettovaglia in Corsica p 79 Cap. LVII Dei testimonj dei contratti p 80 Cap. LVIII Dei giorni feriali nei quali non si deve tener Corte ibid Cap. LIX Dell'elezione dei dodici, e dell'oratore p 81 Tome II Capitolo primo Dell'elezione del governatore ed altri giuridiscenti ed ufficiali di Corsica p 9 Cap. II Dell'elezione dei podestà delle pievi p 10 Cap. III. Che le pievi possano fare i guardiani ed altri ordini per conservazione delle terre p 11 Cap. IV. Che ognuno possa procurare per altri ibid Cap. V Che i giudiscenti ed ufficiali non possano surrogare altri in luogo loro se non nei casi infrascritti p 12 Cap. VI. Del modo di procedere p 13 Cap. VII. Del giuramento del partito p 17 Cap. VIII Degli estimatori p 18 Cap. IX Degli arbitri ossia baleri p 19 Cap.X dei contumaci p 20 Cap. XI Dei testimoni e loro mercedi p 21 Cap. XII. Di quelli che producono testimoni ad eterna memoria, i quali siano in pericolo di vita o vecchi, o si dovessero in breve partire. p 23 Cap. XIII. Delle appellazioni p 24 Cap. XIV Degli instrrumenti che si mettono ad esecuzione p 25 Cap. XV Delle confirmazione degl'instrumenti p 27 Cap. XVI Dell'esecuzione delle sentenze p 28 Cap. XVII Che non si possano revocare o rescindere sentenze. p 29 Cap. XVIII Che il soccombente paghi le spese al vincitore p 30 Cap. XIX Di quelli che dimandano debito ricevuto p 31 Cap. XX. Dei piatesi e loro mercede p 32 Cap. XXI Delle nullità ibid. Cap. XXII Della spesa che si deve fare agl'incarcerati p 33 Cap. XXIII De'salvicondottti ibid. Cap. XXIV. Delle licenze di sospetto, ovvero espedite p 34 Cap. XXV. Dei curatori dati alle lite ed ai minori, e dei tutori ed accomandoli p 36 Cap. XXVI Dei contratti dei minori e donne p 41 Cap. XXVII Delle venietà de'minori p 43 Cap. XXVIII Che non si sospendano le cause ibid Cap. XXIX Di quelli che vendono o cambiano e non possono guarantire o difendere p 44 Cap. XXX Dell'avvocazione delle case e terre che si vendono p 45 Cap. XXXI Dei contratti e carte fatte fuori dell'isola p 46 Cap. XXXII Delle soccide p 47 Cap. XXXIII Del bue e boatico p 48 Cap. XXXIIV Della tenuta d'anni dieci, venti e trenta p 49 Cap. XXXV Di coloro ch'edificano o fanno miglioramento negli altrui beni p 51 Cap. XXXVI Della tenuta dei gentiluomini p 52 Cap. XXXIVII Di quelli che si trovano in alcuna tenuta o possessione p 53 Cap. XXXVIII Dei miglioramenti fatti in beni presi da altri a feo o censo. ibid Cap. XXXIX Degli agri, pasture, erbaggi e gualdi p 55 Cap. XL Che non sia proibito il passo e transito a chi va alla sua terra o casa p 56 Cap. XLI Che gli uomini che non sono di terra dui comune non possano comprare in terra di comune p 57 Cap. XLIII Dei testamenti ed ultime volontà p 57 Cap. XLIIII Dell'eredità e beni di quelli che muojono senza far testamento p 59 Cap. XLIV Di donna maritata o non maritata p 63 Cap. XLV Dei bastardi e spuri p 66 Cap. XLVI Che il figlio in vita del padre od avo non possa dimandare parle al padre p 68 Cap. XLVII Come si devono restituire le doti ibid. Cap. XLVIII Che nelle doti quelli i quali le hanno date non succedano p 70 Cap. XLIX Dellla composta p 71 Cap. L Delle cavalcate ibid. Cap. LI Dell'esazione delle taglie p 72 Cap. LII Dell'elezione dei notaj dell'isola p 73 Cap. LIII De'notaj della corte del vicario p 76 Cap. LIV Come si debbano custodire le scruitture p 77 Cap. LV Che non si possa dar intelligenza ai capitoli, se non nel modo infrascritto p 78 Cap. LVI Che non siano molestati quelli i quali portano grascia o vettovaglia in Corsica p 79 Cap. LVII Dei testimonj dei contratti p 80 Cap. LVIII Dei giorni feriali nei quali non si deve tener Corte ibid Cap. LIX Dell'elezione dei dodici, e dell'oratore p 81 Tome II Capitolo primo Della bailia del governatore ed altri giusdicenti di Corsica p 85 Cap. II Delle denuncie p 86 Cap. III. Delle visite p 87 Cap. IV. Bel modo di procedere contro i contumaci p 89 Cap. V Del modo di procedere contro quelli che si presentano p 91 Cap. VI. Della bestemmia p 94 Cap. VII. Dei giucatori p 95 Cap. VIII Delle arme proibite p 96 Cap. IX Che alcuno non porti archibugi, polvere, ad altre munizioni da guerra, in Corsica, senza licenza, p 97 Cap.X Delle fortezze p 98 Cap. XI Della pena contro coloro che scalano le muraglie ibid. Cap. XII. Degli accusatori o querelanti i quali non provano p 99 Cap. XIII. Fra quanto tempo si debba accusare, e terminare le cause criminali p 100 Cap. XIV Della tortura p 101 Cap. XV Di astringere i testimonj a dire la verità p 103 Cap. XVI Delle parole ingiuriose p 104 Cap. XVII Di quelli che guettano immondizie innanzi la porta di alcuno, o dicono di notte parole derisorie od ingiuriose p 105 Cap. XXVIII Di quelli che tirano pietre in casa d'altri p 106 Cap. XIX Di quelli che rinfacciano, o dicono rimbecco ibid. Cap XX Di quelli che minacciano d'ammazzare p 107 Cap. XXI Di coloro che fanno ingiuria al messo, od altri ministri, ed esecutori di giustizia, o li percutono p 108 Cap. XXII Di non contenere le esecuzioni p 109 Cap. XXIII Della forza, e di quelli che si fanno ragione da se stessi. p 110 Cap. XXIV. Dei sospetti dei furti, e di coloro appresso i quali si trovano le cose rubate p 112 Cap. XXV. Delle pene contro i ladri ed assassini p 114 Cap. XXVI Dei sacrilegi p 115 Cap. XXVII Di quelli che mettono fuoco in alcuna casa, od altri edificj, boschi, vigne, biade od altri raccolti, o fanno altri danni p 116 Cap. XXVIII Di quelli che percutuono, feriscono, od assaltano p 118 Cap. XXIX Di queli che corrono alla brega o stromizia par contodi risse particolari p 123 Cap. XXX Dei danni, spese, ad interessi che devono esserpagati a quelli che sono stati feriti, o percossi p 124 Cap. XXXI Di quelli che spiano, e consigliano morte, o danno altrui p 125 Cap. XXXII Dell'omicidio p 126 Cap. XXXIII Dei veneni p 127 Cap. XXXIIV Di quelli che imputassero alcuno aver fatto, o prodotto carta, o scrittura falsa p 129 Cap. XXXV Di quelli che fanno instrumenti, od atti pubblici falsi, e pene loro p 130 Cap. XXXVI Di quelli che producono instrumenti, od altre scritture pubbliche o private, o testimonj falsi ibid Cap. XXXIVII Delle pene contro i testimonj falsi p 132 Cap. XXXVIII Della moneta falsa p 133 Cap. XXXIX Dei pesi e misure p 134 Cap. XL Di quelli che cavano o levano termini p 135 Cap. XLI Degli adulteri, estupri ibid. Cap. XLIII Di quelli che abbraciano, o baciano donne contro sua volontà p 137 Cap. XLIIII Dei ruffiani p 138 Cap. XLIV Degli acatti proibiti ibid. Cap. XLV Come si devono emendare i danni p 139 Cap. XLVI Dei danni delle fere, dei guardiani e loseri, ossaino estimatori p 140 Cap. XLVII In che modo si possono ammazzare le fere che si trovano nel suo p 146 Cap. XLVIII Cha alcuno non possa prendere bestie d'altri per cavalcare, o someggiare p 147 Cap. XLIX Di quelli che seminano biada in agro, ossia foresto p 149 Cap. L Della proibizione dei lacci, ossiano pediche p 150 Cap. LI Delle spese che si fanno a perseguire i malfattori ibid. Cap. LII Dei danni che si fanno per gli uomini, da monti in là, nei beni da'monti in quà, e dei danni dati per gli uomini di quà da'monti nei beni da'monti in là. p 151 Cap. LIII Di quelli che comprano le liti, e fanno patto di cota lite p 152 Cap. LIV Del marito, il quale, vivente la moglie, ne prendesse un'altra; e della moglie, la quale, vivendo il mariton si maritasse, ibid. Cap. LV Di non far parentado con caporali, signori, ed altri principali, senza licenza, e di non invitar a nozze, e delle mense bandite. Cap. LVI Di quelli che conducono passagieri nell'isola, di coloro che li portano fuori, e di quelli che portano lettere p 154 Cap. LVII Di quelli che ricettano, o danno ajuto, o favore ai banditi, p 155 Cap. LVIII Dell'osservanza del bando p 156 Cap. LIX Del delitto di offesa maestà, e sue pene, p 159 Cap. LIXI Di quelli che danno ricetto, od ajuto ai ribelli, p 165 Cap. LIXII Di proseguire i ribelli, ed altri banditi p 165 Cap. LIXIII Delle usure ibid. Cap. LIXIV Dei contratti a boatico p 168 Cap. LIXV Delle vie p 170 Cap. LIXVI Che non si possano cavare fuori dell'isola bestiami ibid. Cap. LIXVII Che non si possa scuotere maggior pena di quella che si contienen nei capitoli p 171 Cap. LXVIII Che alcun prolmettitore, o sicurtà, non possa essere astretto, se non per la causa promessa ibid. Cap. LXIX Delle sicurtà verso la camera p 172 Cap. LXX Di non gravare i popoli ibid. Cap. LXXI Che i giusdicenti, ed altri uffizilai e ministri, non possano pigliar doni, nè mangieri. p 173 Cap. LXXII Dei giudicenti, ufficiali, e ministri negligenti p 175 Cap. LXXIII Del Sale p 176 Cap. LXXIV Di quelli che fanno carceri private p 177 Cap. LXXV Di coloro che suppongono i parti p 178 Cap. LXXVI Che alcuno non vada a stipendio dei principi senza licenza ibid. Cap. LXXVII Delle giumente selvatiche p 180 Cap. LXXVIII Che il vicario, ed ogni altro uffizilae, che fosse dottore, non possano consigliare p 181 Cap. LXXIX Dell'osservazione degli statuti ibid. Cap. LXXX Del premio di coloro che prendono od ammazzano banditi, o ribelli p 182 Addizioni fatte agli statuti du Corsica Dei sindicatori p 189 Della causa che si debbono espedire nel sindicato p 194 Tariffe della mercede dei giusdicenti, cancellieri, notaj, ed altri in quella distinti, dell'isola di Corsica, p 195 Delle mercede per le cause civili dei notaj e cancellieri p 195
Importance matérielle : text/pdf 66715 ko
Moyen : Livre
Format : text/pdf
Date : 1843
Couverture temporelle : Moyen Âge, époque moderne
Couverture spatiale : Bibliothèque Universitaire de l'Università di Corsica Pasquale Paoli (Corte); Corse
Langue : Italien
Identifiant : Identifiant pérenne SUDOC : http://www.sudoc.fr/048380024 ; Worldcat : 490957226
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